La prescrizione a fini di esclusiva prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta,
specifica esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità
e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.
La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul
rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.
L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la
diretta responsabilità del medico, nella verifica della tollerabilità ed efficacia sui soggetti coinvolti.
Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti,
delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità
di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici. Il medico segnala tempestivamente
all’Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti
dall’utilizzo di presidi biomedicali. Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati
al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed
efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi, motiva
l’attività e acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti. Il medico può
prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente
le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell’ordinamento.
Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo.
Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea
documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità competente.
Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.
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