articolo 25 - documentazione sanitaria
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Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione
clinica in suo possesso a disposizione della stessa o del suo rappresentante legale o di medici
e istituzioni da essa indicati per iscritto. Il medico, nei casi di arruolamento in protocolli
di ricerca, registra i modi e i tempi dell’informazione e del consenso informato
anche relativamente al trattamento dei dati sensibili.
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articolo 26 - cartella clinica |
Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell’evento
ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza, e ne tutela la riservatezza;
le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte. Il medico riporta nella
cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione
clinica e alle attività diagnostico terapeutiche a tal fine praticate; registra
il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale
pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva,
garantendo la tracciabilità della sua redazione. Il medico registra nella cartella
clinica i modi e i tempi dell’informazione e i termini del consenso o dissenso
della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente
al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di
arruolamento in protocolli di ricerca.
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