articolo 58 - rapporti tra colleghi
|
Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e
collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali
ed economiche, nonché delle correlate autonomie e responsabilità. Il medico
affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e salvaguarda
il migliore interesse della persona assistita, ove coinvolta. Il medico assiste
i colleghi prevedendo solo il ristoro delle spese. Il medico, in caso di errore
professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti.
|
articolo 59 - rapporti con il medico curante |
Il medico curante e i colleghi operanti nelle strutture pubbliche e
private devono assicurare un rapporto di consultazione, collaborazione
e informazione reciproca. Il medico che presti la propria opera per competenza
specialistica o in situazioni di urgenza è tenuto, previo consenso del paziente
o del suo rappresentante legale, a comunicare al medico indicato dagli stessi,
gli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e le valutazioni cliniche relative.
Il medico fa pervenire la relazione clinica o la lettera di dimissione al
medico indicato dal paziente stesso.
|