Il medico curante, previo consenso dell’interessato o del suo rappresentante
legale, propone il consulto con altro collega ovvero la consulenza presso strutture
idonee, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso.
Il medico che non condivida una richiesta di, consulto o di consulenza formulata
dalla persona assistita o dal suo rappresentante legale, può astenersi dal parteciparvi,
ma fornisce comunque tutte le informazioni e la documentazione clinica relative al caso.
Lo specialista o il consulente che visiti un paziente in assenza del curante deve fornire
una dettagliata relazione diagnostica e l’indirizzo terapeutico consigliato,
debitamente sottoscritti.
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