IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA APPROVATO IL 18 MAGGIO 2014 |
TITOLO 11 - ATTIVITÀ MEDICO LEGALE |
articolo 62 - rapporti con l’Ordine professionale |
L’attività medico legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata,
deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all’effettivo possesso delle
specifiche competenze richieste dal caso. L’attività medico legale viene svolta nel rispetto del Codice;
la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi
deontologici che ispirano la buona pratica professionale essendo in ogni caso riservata
al giudice la valutazione del merito della perizia.
Il medico legale, in casi responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella
disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale. Il medico, nel
rispetto dell’ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d’ufficio o di controparte
nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura, o a qualunque altro titolo,
né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria
coinvolta nella controversia giudiziaria. Il medico consulente di parte assume le
evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell’oggettività del
caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati
alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.
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articolo 63 - Medicina fiscale |
Nell’esercizio delle funzioni di controllo, il medico fa conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione.
Il medico fiscale e il curante, nel rispetto reciproco dei propri ruoli, non devono esprimere valutazioni critiche sul rispettivo operato.
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