IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA APPROVATO IL 18 MAGGIO 2014
TITOLO 12 - RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI

articolo 65 - società tra professionisti
Il medico comunica territorialmente all’Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento dell’attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza. Il medico che esercita la professione in forma societaria notifica all’Ordine di appartenenza l’atto costitutivo della società, l’eventuale statuto, tutti i documenti relativi all’anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa. Il medico non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l’indipendenza e l’autonomia professionale. Il medico, che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle forme societarie consentite per l’esercizio della professione, garantisce sotto la propria responsabilità:
  • l’esclusività dell’oggetto sociale relativo all’attività professionale di cui agli Albi di appartenenza;
  • il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente;
  • la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell’Albo di appartenenza;
  • il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale.

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