Il medico comunica territorialmente all’Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o
convenzione privata per lo svolgimento dell’attività professionale, per tutelarne i profili
di autonomia e indipendenza. Il medico che esercita la professione in forma societaria notifica
all’Ordine di appartenenza l’atto costitutivo della società, l’eventuale statuto, tutti i
documenti relativi all’anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione
statutaria e organizzativa. Il medico non può partecipare a intese dirette o indirette con
altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale
o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l’indipendenza e l’autonomia professionale.
Il medico, che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle forme societarie consentite per l’esercizio della
professione, garantisce sotto la propria responsabilità:
- l’esclusività dell’oggetto sociale relativo all’attività professionale di cui agli Albi di appartenenza;
- il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente;
- la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell’Albo di appartenenza;
- il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale.