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All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo vigente
alla data di emanazione del presente decreto, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
L’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 contiene norme che disciplinano
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per quanto concerne in particolare gli aspetti
organizzativi ed i rapporti tra i diversi soggetti che concorrono all’erogazione degli stessi
(aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, soggetti convenzionati ed accreditati).
Il comma 1 dello stesso articolo 8 precisa in particolare i principi ai quali devono essere
ispirate le convenzioni che definiscono i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale,
i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.
Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato
da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali con le organizzazioni
sindacali di categoria, maggiormente rappresentative in campo nazionale sulla base sulla della consistenza associativa.
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