DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 - disposizioni urgenti in materia sanitaria
RIORDINO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE E MOBILITÀ DEL PERSONALE
precisazioni in ordine ai principi cui devono essere ispirate le convenzioni

All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo vigente alla data di emanazione del presente decreto, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
L’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 contiene norme che disciplinano l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per quanto concerne in particolare gli aspetti organizzativi ed i rapporti tra i diversi soggetti che concorrono all’erogazione degli stessi (aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, soggetti convenzionati ed accreditati). Il comma 1 dello stesso articolo 8 precisa in particolare i principi ai quali devono essere ispirate le convenzioni che definiscono i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.
Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali con le organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative in campo nazionale sulla base sulla della consistenza associativa.
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