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Alla lettera a)
a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito,
nel rispetto di un limite. massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;
è premessa la seguente:
a0) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall’accordo collettivo nazionale siano individuate tra
quelle previste nei livelli essenziali di assi-stenza nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del
Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole Regioni con riguardo ai livelli di assistenza
ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;
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