DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 - disposizioni urgenti in materia sanitaria
RIORDINO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE E MOBILITÀ DEL PERSONALE
medicina generale, pediatria di libera scelta e livelli di assistenza

Alla lettera a)
a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite. massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;
è premessa la seguente:
a0) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall’accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assi-stenza nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole Regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;
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