DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 - disposizioni urgenti in materia sanitaria
RIORDINO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE E MOBILITÀ DEL PERSONALE
accesso alle funzioni della medicina di base

L’accesso alle funzioni di medico di medicina generale era disciplinato finora dalle disposizioni contenute nella lettera h) del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
la lettera h)
disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di formazione specifica in medicina generale o titolo equipollente prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato;)
è sostituita dai commi di seguito riportati.
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