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L’accesso alle funzioni di medico di medicina generale era disciplinato finora dalle disposizioni
contenute nella lettera h) del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
la lettera h)
disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale
del servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi
regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato
o del diploma di formazione specifica in medicina generale o titolo equipollente prevedendo
altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma,
al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle
zone carenti ferma restando l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga
conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato;)
è sostituita dai commi di seguito riportati.
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