DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 - disposizioni urgenti in materia sanitaria
RIORDINO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE E MOBILITÀ DEL PERSONALE
adeguamento degli accordi collettivi nazionali

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procede, secondo la normativa vigente, all'adeguamento degli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali ai contenuti dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo, con particolare riguardo ai principi di cui ai capoversi b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies), b-sexies) della lettera b), nonché ai capoversi h), h-bis), h-ter) della lettera f), nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi nazionali e nel rispetto delle limitazioni alla crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni imposte dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review). Entro i successivi 90 giorni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi regionali attuativi.
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