Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
si procede, secondo la normativa vigente, all'adeguamento degli accordi collettivi nazionali relativi
alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con
gli specialisti ambulatoriali ai contenuti dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo, con particolare riguardo ai principi di
cui ai capoversi b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies), b-sexies) della lettera b), nonché ai capoversi
h), h-bis), h-ter) della lettera f), nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi
collettivi nazionali e nel rispetto delle limitazioni alla crescita dei trattamenti economici anche accessori
del personale delle pubbliche amministrazioni imposte dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review).
Entro i successivi 90 giorni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sono stipulati
i relativi accordi regionali attuativi.
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