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Decorso il termine di cui al comma 6, primo periodo, il Ministro della salute, con
decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, emana, nelle more della conclusione
delle trattative, disposizioni per l'attuazione in via transitoria dei principi richiamati dal
medesimo comma 6. Tali disposizioni cessano di avere efficacia a decorrere
dall'entrata in vigore degli accordi di cui al comma 6.
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