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Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall’articolo 15 (Disposizioni in materia sanitaria)
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 le Regioni possono
attuare previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL, processi di mobilità
del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre
aziende sanitarie della Regione situate al di fuori dell’ambito Provinciale, previo accertamento delle
situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione
da parte delle aziende sanitarie. Le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali
posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma.
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