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al comma 4 dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, il primo periodo ed il secondo periodo fino alle parole: seguenti modalità:
Tra le misure di cui al comma 2 può essere prevista, ove ne sia adeguatamente
dimostrata la necessità e nell'ambito delle risorse disponibili, l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali
e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria,
i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, tramite l'acquisto,
la locazione, la stipula di convenzioni, previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione, o, qualora
esso non sia costituito, di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale
intramuraria, costituita a livello aziendale. In ogni caso, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità
propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio,
in particolare nel rispetto delle seguenti modalità sono sostituiti
dai commi di seguito riportati.
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