Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non
disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente
alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle
stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione annuale
rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema
tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
Le autorizzazioni all'esercizio straordinario dell'attività libero-professionale intramuraria in studi
professionali di cui al comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, cessano
al 31 dicembre 2012. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche
attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere
universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano,
con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il
corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle modalità di seguito riportate.
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