al comma 4 dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, la lettera a)
a)affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda
a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni,
da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo
dei volumi delle medesime prestazioni, che non devono superare, globalmente considerati,
quelli eseguiti nell'orario di lavoro
è sostituita dalla seguente:
a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli
organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali,
che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
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