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a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una
infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le
singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o
in rete. La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell'azienda sanitaria e del professionista,
prevede, con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento, del servizio di prenotazione, l'inserimento
obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del
sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di
realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.
Ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi
pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare in caso
di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema.
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