Le modalitą tecniche per la realizzazione della infrastruttura sono determinate, entro il 30
novembre 2012, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della salute, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Agli oneri
si provvede mediante adeguata rideterminazione delle tariffe operata
in misura tale da coprire i costi della prima attivazione della rete, anche stimati in via preventiva;
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