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a-ter) facoltą di concedere, su domanda degli interessati e con l'applicazione del principio
del silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello svolgimento di attivitą libero professionali
presso studi professionali, gią autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, oltre la data del 30 novembre 2012, fino all'attivazione del loro collegamento
operativo alla infrastruttura di rete e comunque non oltre il 30 aprile 2013.
Gli oneri per l'acquisizione della necessaria strumentazione per il predetto collegamento
sono a carico del titolare dello studio;
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