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al comma 4 dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, la lettera b)
b) garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni
erogate sotto la responsabilità delle aziende, policlinici e istituti di cui al comma 1. Agli eventuali
oneri si provvede ai sensi della lettera c);
è sostituita dalla seguente:
«b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio
sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di
qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è
acquisita dal titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013;»
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