al comma 4 dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, la lettera f)
adeguamento dei provvedimenti per assicurare che
nell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresa quella esercitata in deroga
alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma,
anche nel periodo di operatività transitoria delle convenzioni di cui all'alinea, primo periodo,
del presente comma, e fermo restando il termine del 31 dicembre 2012;
è sostituita dalle seguenti:
f) esclusione della possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale presso
studi professionali collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipendenti in
regime di esclusività o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche
professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero
dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga concedibile dal competente ente o
azienda del Servizio sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia
garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i
professionisti dello studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso, di
qualsiasi addebito a carico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale.
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