il comma 10 dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120
Le convenzioni che le aziende sanitarie possono stipulare per acquisire gli spazi necessari per
l’esercizio dell’attività libero professionale sono autorizzate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende,
policlinici o istituti interessati, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio
dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2012.
è abrogato.
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