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Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro
della salute di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia, sentite l'Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie
e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche
in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (secondo il quale
a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione
per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente,
al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.)
al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti
le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi
contratti, in conformità ai seguenti criteri:
determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo,
in capo ad un Fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta in misura definita
in sede di contrattazione collettiva e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione
per danni derivanti dall’attività medico professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio,
e comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che
dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi
o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa
da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva.
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