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Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio
dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione,
il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentite altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti
del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto
a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.
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