all’articolo 3-bis, comma 5, il primo periodo
Le regioni determinano preventivamente, in via
generale, i criteri di valutazione dell'attività' dei direttori generali, avendo riguardo
al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con
particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.
è sostituito dal seguente:
Al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali,
le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri
e sistemi per valutare e verificare tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare
riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari
e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e
degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
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