DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 - disposizioni urgenti in materia sanitaria
DIRIGENZA SANITARIA E GOVERNO CLINICO
modifica dei criteri e delle procedure di valutazione dei direttori generali

all’articolo 3-bis, comma 5, il primo periodo
Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell'attività' dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari. è sostituito dal seguente:
Al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
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