DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 - disposizioni urgenti in materia sanitaria
DIRIGENZA SANITARIA E GOVERNO CLINICO
modifiche dell’articolo 15-ter

Sono eliminate dal comma 2 dell’articolo 15-ter le norme che disciplinavano le procedure da seguire per l’attribuzione degli incarichi di struttura complessa, norme che vengono sostanzialmente ridefinite dal punto d) del presente decreto.
il comma 2 dell’articolo 15-ter
L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. La commissione, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal Collegio di direzione. Fino alla costituzione del collegio alla individuazione provvede il Consiglio dei sanitari.
è sostituito dal seguente:
Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
HEALTH MANAGEMENT - ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO - FIRENZE