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all'articolo 15-septies, comma 1, primo periodo,
I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento
di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo
determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica
della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto
attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita
per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria
e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che
non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.
le parole: "entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza,"
sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza
sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che,
ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto";
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