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all'articolo 15-septies, comma 2
Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare,
oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al
cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica,
nonché della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura
dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano
del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti
con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
le parole da: "non superiore" fino a: "dirigenza professionale,
tecnica e amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore rispettivamente al cinque per
cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché
al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa,
fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica
in ogni caso il valore arrotondato per difetto";
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