l’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 17 – Collegio di direzione
In ogni azienda è costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore generale
si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle
attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di
direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni
organizzative per l'attuazione della attività libero - professionale intramuraria e
alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale
si avvale del Collegio di direzione per l'elaborazione del programma di attività dell'azienda,
nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione
del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane.
La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione,
prevedendo la partecipazione del direttore sanitario ed amministrativo, di direttori
di distretto, di dipartimento e di presidio.
Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale sull'attività
e la composizione del Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento,
i predetti organi operano nella composizione e secondo le modalità stabilite da ciascuna
azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.
è sostituito dal seguente:
Articolo 17 – Collegio di direzione
Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale,
del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire
la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone
le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio
di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione
delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni
organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Nelle aziende
ospedaliero universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività
di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università; concorre inoltre allo sviluppo
organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori
di risultato clinico assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e
di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti
in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale
su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ai componenti del predetto collegio
non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese".
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