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Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che disciplina l’ordinamento
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e
personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente
clinica e translazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari,
unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità
le parole: unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità sono sostituite dalle seguenti:
ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri
di eccellenza richiesti dall'articolo 13, comma 3, lettera d)
quale requisito per il riconoscimento dello status di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
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