DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 - disposizioni urgenti in materia sanitaria
RAZIONALIZZAZIONE DI TALUNI ENTI SANITARI
modifiche alla procedura per richiedere il riconoscimento di IRCCS

I commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che disciplina la procedura che deve essere seguita per il riconoscimento dello status di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico,

  1. La domanda di riconoscimento deve essere inoltrata dalla struttura interessata alla regione competente per territorio, unitamente alla documentazione che comprovi la titolarità dei requisiti di cui all'articolo 13. Nella domanda deve essere precisata la sede effettiva di attività della struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento. La domanda è inoltrata al Ministero della salute dalla Regione interessata, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.

  2. Il Ministro della salute nomina una o più sottocommissioni di valutazione, formate ognuna da tre esperti nella disciplina oggetto della richiesta di riconoscimento, scelti all'interno della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, eventualmente integrata da esperti esterni alla stessa. Entro trenta giorni dalla nomina, la sottocommissione esprime il proprio parere motivato sulla documentazione allegata alla domanda e su quella eventualmente acquisita dalla struttura interessata. La sottocommissione può altresì trarre argomenti di convinzione dai necessari sopralluoghi. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della salute trasmette gli atti alla Conferenza Stato-Regioni, che deve esprimersi sulla domanda di riconoscimento entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

sono sostituiti dai seguenti:
  1. La domanda di riconoscimento é presentata dalla struttura interessata alla regione competente per territorio, unitamente alla documentazione comprovante la titolarità dei requisiti di cui all'articolo 13, individuata con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La regione inoltra la domanda, nella quale devono essere indicate la sede effettiva di attività della struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento, al Ministero della salute, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.

  2. Il Ministro della salute nomina una commissione di valutazione formata da almeno due esperti nella disciplina oggetto della richiesta di riconoscimento, che svolgono l'incarico a titolo gratuito. Entro trenta giorni dalla nomina, la commissione esprime il proprio parere motivato sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, sulla completezza della documentazione allegata alla domanda e su quella eventualmente acquisita dalla struttura interessata. La commissione può procedere ai necessari sopralluoghi e valutare gli elementi così acquisiti. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della salute trasmette gli atti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che deve esprimersi sulla domanda di riconoscimento entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

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