DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 - disposizioni urgenti in materia sanitaria
RAZIONALIZZAZIONE DI TALUNI ENTI SANITARI
modifiche alla procedura di revisione periodica dei requisiti

I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che disciplina le procedure per la revisione periodica dei requisiti richiesti per il riconoscimento dello status di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico,

  1. Ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13. Qualora il Ministero della salute verifichi la sopravvenuta carenza delle condizioni per il riconoscimento, informa la Regione territorialmente competente, ed assegna all'ente un termine non superiore ad un anno entro il quale reintegrare il possesso dei prescritti requisiti. Il Ministro della salute e la Regione competente possono immediatamente sostituire i propri designati all'interno dei consigli di amministrazione.

  2. Entro trenta giorni dalla scadenza annuale di cui al comma 1, il Ministero della salute verifica la ricorrenza dei requisiti. Sulla base dell'esito della verifica, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento.

sono così sostituiti:
  1. Le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano ogni due anni al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro della Salute che ne precisa i contenuti.

  2. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso istituzionalmente attribuite, può verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle Fondazioni IRCCS, degli Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel caso di sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero informa la regione territorialmente competente ed assegna all'ente un termine non superiore a sei mesi entro il quale reintegrare il possesso dei prescritti requisiti. Il Ministro della salute e la regione competente possono immediatamente sostituire i propri designati all'interno dei consigli di amministrazione, nonché sospendere cautelativamente l'erogazione dei finanziamenti nei confronti degli enti interessati. Alla scadenza di tale termine, sulla base dell'esito della verifica, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento.

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