I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che disciplina
le procedure per la revisione periodica dei requisiti richiesti per il riconoscimento dello status
di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico,
Ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano al Ministero
della salute i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13. Qualora il Ministero della
salute verifichi la sopravvenuta carenza delle condizioni per il riconoscimento, informa la Regione territorialmente
competente, ed assegna all'ente un termine non superiore ad un anno entro il quale reintegrare il possesso dei prescritti
requisiti. Il Ministro della salute e la Regione competente possono immediatamente sostituire i propri designati all'interno
dei consigli di amministrazione.
Entro trenta giorni dalla scadenza annuale di cui al comma 1, il Ministero della salute
verifica la ricorrenza dei requisiti. Sulla base dell'esito della verifica, il Ministro della salute,
d'intesa con il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento.
sono così sostituiti:
Le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano ogni due anni
al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, nonché la
documentazione necessaria ai fini della conferma, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro della
Salute che ne precisa i contenuti.
Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso
istituzionalmente attribuite, può verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni per il
riconoscimento delle Fondazioni IRCCS, degli Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel caso di
sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero informa la regione territorialmente competente
ed assegna all'ente un termine non superiore a sei mesi entro il quale reintegrare il possesso dei prescritti
requisiti. Il Ministro della salute e la regione competente possono immediatamente sostituire i propri designati
all'interno dei consigli di amministrazione, nonché sospendere cautelativamente l'erogazione dei finanziamenti
nei confronti degli enti interessati. Alla scadenza di tale termine, sulla base dell'esito della verifica,
il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento.
|