facoltà di concedere, su domanda degli interessati e con l'applicazione del principio del silenzio-assenso,
la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi professionali,
già autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, fino
all'attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete come citato nel paragrafo
"strutture operative che devono essere collegate in rete", e comunque non oltre il 30 aprile 2013.
Gli oneri per l'acquisizione della necessaria strumentazione per il predetto collegamento
sono a carico del titolare dello studio;
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