DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33
Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
articolo 5 - Accesso civico
1 accesso diretto a dati di cui è obbligatoria la pubblicazione

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2 modalità per l’accesso diretto ai dati di cui è obbligatoria la pubblicazione
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.
3 termine entro cui l’amministrazione deve garantire l’accesso ai dati richiesti
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4 ritardo o mancata risposta da parte del responsabile del procedimento
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, che ogni amministrazione è tenuta ad individuare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede ad assicurare al richiedente l’accesso ai dati richiesti, entro 15 giorni dal data del reclamo.
5 norme richiamate
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni contenute nel codice del procedimento amministrativo adottato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione dell’inadempimento all’ufficio di disciplina al responsabile politico dell’amministrazione e all’organismo indipendente di valutazione secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 43 del presente decreto.
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