|
DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33 Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni |
| CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
| articolo 5 - Accesso civico |
| 1 | accesso diretto a dati di cui è obbligatoria la pubblicazione |
|
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. |
|
| 2 | modalità per l’accesso diretto ai dati di cui è obbligatoria la pubblicazione |
|
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile
della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.
|
|
| 3 | termine entro cui l’amministrazione deve garantire l’accesso ai dati richiesti |
|
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento,
dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto
richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto
della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
|
|
| 4 | ritardo o mancata risposta da parte del responsabile del procedimento |
|
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo,
che ogni amministrazione è tenuta ad individuare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede
ad assicurare al richiedente l’accesso ai dati richiesti, entro 15 giorni dal data del reclamo.
|
|
| 5 | norme richiamate |
|
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni contenute nel
codice del procedimento amministrativo adottato con decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza,
l'obbligo di segnalazione dell’inadempimento all’ufficio di disciplina al responsabile
politico dell’amministrazione e all’organismo indipendente di valutazione secondo quanto
previsto dal comma 5 dell'articolo 43 del presente decreto.
|
| HEALTH MANAGEMENT - ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO - FIRENZE |