DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33 Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni |
CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
articolo 8 - Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione |
1 | tempestività della pubblicazione |
I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. |
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2 | aggiornamento dei documenti oggetto di pubblicazione |
I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
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3 | periodo di pubblicazione |
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente sono pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono
i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati
personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4, che fissano in tre anni dalla
scadenza del mandato o dell’incarico il periodo di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di
incarichi politici, dirigenziali o di consulenza.
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