DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33 Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni |
CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
articolo 9 - Accesso alle informazioni pubblicate nei siti |
1 | la sezione amministrazione trasparente nel sito web istituzionale |
Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata Amministrazione trasparente, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione Amministrazione trasparente. |
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2 | storicizzazione dei dati |
Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e
i dati sono comunque conservati e resi disponibili, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio,
collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono
essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di pubblicazione.
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