DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33
Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
articolo 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
1 finalità del programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

  1. un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione Nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche istituita in applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
  2. la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
2 indicazioni specifiche del piano triennale per la trasparenza
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi che i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione sono tenuti a garantire per consentirne la pubblicazione nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.
3 piano triennale per la trasparenza e programmazione strategica
Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
4 raccordo con il ciclo di gestione della performance
Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
5 pubblicazione dei servizi erogati e dei relativi costi
Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi delle disposizioni che in materia di contabilità analitica delle amministrazioni pubbliche sono dettate dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, contenente norme in materia di bilancio di previsione e rendiconto generale dello Stato. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati secondo le modalità indicate dall'articolo 32.
6 presentazione del piano e della relazione sulla performance
Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7 contenuti specifici del piano per la trasparenza e l’integrità
Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative previste nel piano stesso per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
8 informazioni e documenti che devono essere pubblicati sul sito istituzionale

Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente:

  1. il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
  2. il Piano e la Relazione sulla perfomance;
  3. i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione;
  4. curricula e i compensi dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

9 la trasparenza come componente della qualità dei servizi pubblici

La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi che ogni amministrazione pubblica deve pubblicare ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

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