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Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,
le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN), le Agenzie fiscali e l’agenzia per la formazione e l’istruzione professionale.
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Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività
di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni,
in materia di obblighi informativi, indicate dall'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6
novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
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