DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33
Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
articolo 11 - Ambito soggettivo di applicazione
1 definizione di amministrazioni pubbliche

Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie fiscali e l’agenzia per la formazione e l’istruzione professionale.

2 obblighi informativi delle società partecipate e controllate
Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni, in materia di obblighi informativi, indicate dall'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
3 obblighi informativi delle autorità indipendenti
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
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