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Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri
di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con
riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
ai compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio
e missioni pagati con fondi pubblici;
i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
le dichiarazioni relative alla propria situazione patrimoniale, finanziaria ed economica ed
alle variazioni della stessa nel corso e al termine del mandato, previste agli articoli 2, 3 e 4 della legge
5 luglio 1982, n. 441, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Le informazioni di cui alla
presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico sono
pubblicate in formato protetto.
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Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina
e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni
concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato
e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del
mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati
concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
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