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Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute,
nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente
in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con
gli organi di indirizzo politico, e che tutte le Amministrazioni pubbliche sono obbligate ad inviare
alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone
copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della finzione pubblica, in applicazione del
comma 2 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano
separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio,
articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
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