DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33
Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni
CAPO II - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ
articolo 16 - Obblighi informativi relativi al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
1 dati che devono essere pubblicati per il personale a tempo indeterminato

Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, e che tutte le Amministrazioni pubbliche sono obbligate ad inviare alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della finzione pubblica, in applicazione del comma 2 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2 dati sul personale a tempo indeterminato che devono essere evidenziati

Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3 pubblicazione trimestrale dei tassi di assenza del personale

Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

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