DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33
Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni
CAPO II - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ
articolo 21 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
1 pubblicazione dei riferimenti per la consultazione dei contratti nazionali

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2 pubblicazione dei contratti integrativi e della relazione tecnico finanziaria

Fermo restando quanto previsto l’obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sul sito dell’ARAN e delle amministrazioni interessate dei contratti collettivi nazionali e delle eventuali interpretazioni autentiche (articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo deputati ad attestare la compatibilità economica dei contratti stessi (articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001), nonché le informazioni trasmesse annualmente al ministero dell’economia ed alla Corte dei Conti ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

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