DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33 Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni |
CAPO II - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ |
articolo 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e controllati |
1 | mappa delle istituzioni vigilate o controllate e dei rapporti intercorrenti |
Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: |
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2 | dati che devono essere pubblicati sulle istituzioni vigilate o controllate |
Per ciascuna delle istituzioni vigilate o controllate sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. |
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3 | pubblicazione dei link ai siti delle istituzioni vigilate o controllate |
Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti vigilati o controllati, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico. |
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4 | divieto di trasferimenti di denaro per omessa o incompleta pubblicazione |
Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti vigilati o controllati, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata. |
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5 | promozione della trasparenza |
Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni. |
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6 | società escluse dall’applicazione del presente articolo |
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate. |
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