DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33
Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni
CAPO II - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ
articolo 27 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1 dati specifici che devono essere pubblicati in materia di sussidi economici

La pubblicazione gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari comprende necessariamente, ai fini dell’efficacia legale degli stessi:

  1. il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
  2. l'importo del vantaggio economico corrisposto;
  3. la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
  4. l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
  5. la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
  6. il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2 modalità di pubblicazione dei dati relativi alla concessione di sussidi

Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

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