DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33 Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni |
CAPO II - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ |
articolo 28 - Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali |
1 | pubblicazione dei rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari |
Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo. |
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2 | sanzioni previste in caso di omessa pubblicazione dei rendiconti |
La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno. |
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