DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33
Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni
CAPO II - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ
articolo 28 - Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1 pubblicazione dei rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari

Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

2 sanzioni previste in caso di omessa pubblicazione dei rendiconti

La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

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