DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33
Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni
CAPO III - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'USO DELLE RISORSE PUBBLICHE
articolo 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo e degli indicatori di verifica
1 modalità di pubblicazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

2 obbligo di pubblicazione del piano degli indicatori

Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale il documento denominato Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, che ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 sono tenute a presentare contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti (articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011).

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