DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33
Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni
CAPO IV - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI
articolo 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1 carta dei servizi e standard di qualità dei medesimi

Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2 dati che devono essere pubblicati in merito ai servizi erogati

Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, pubblicano:

  1. i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

  2. i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

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