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Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza.
Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e
alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare
all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche
se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità
di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle
di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione
con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi
con il silenzio assenso dell'amministrazione;
gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti
dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni
necessarie per effettuare in via telematica tali pagamenti;
il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità
dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
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Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non
siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono
essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non
può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la
mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare
la documentazione in un termine congruo.
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Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale
dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione
dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli
articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati
di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché
per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
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