DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33
Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni
CAPO V - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI
articolo 37 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1 obblighi informativi in materia di contratti pubblici

Ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. In applicazione del comma 32 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture nonché alla modalità di selezione prescelta: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

2 pubblicazione della delibera a contrarre

Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare la delibera a contrarre nell'ipotesi di applicazione dell'articolo 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

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