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Ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie (decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163), le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e
lavori pubblici, servizi e forniture. In applicazione del comma 32 dell’articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n.190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione), le stazioni appaltanti
sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali con riferimento ai procedimenti di scelta
del contraente per l'affidamento di lavori, forniture nonché alla modalità di selezione prescelta: la struttura proponente;
l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;
i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di
ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,
anche a fini statistici, i dati informatici.
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Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare la delibera a contrarre nell'ipotesi
di applicazione dell'articolo 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Ove possibile,
la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche
di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi
di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte
oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione
appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo
più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
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