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Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti
di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione,
le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento
predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino
dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle
valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici istituiti dalle regioni (in applicazione dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144)
per fornire supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani,
programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione., incluse
le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione
dei componenti e i loro nominativi.
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Fermo restando l’obbligo di pubblicazione dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei
lavori sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (in applicazione dell'articolo
128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) le pubbliche amministrazioni pubblicano
le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle
opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema
tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale
al fine di consentirne una agevole comparazione.
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