DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33
Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni
CAPO V - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI
articolo 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio
1 obblighi informativi concernenti l’attività di pianificazione del territorio

Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

  1. gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;

  2. per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

La pubblicità degli atti di cui alla lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

2 obblighi informativi specifici relativi a varianti al piano urbanistico

La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

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