DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33
Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni
CAPO V - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI
articolo 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1 rinvio alla normativa vigente in materia di informazioni ambientali

In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle norme seguenti:
l’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
(chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale);
la legge 16 marzo 2001, n. 108 (ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale firmata ad Aarhus (Danimarca) nel 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale);
decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4 dell’Unione Europea sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, al fine di garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio e di garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

2 obblighi informativi in materia di tutela dell’ambiente

Le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni relative allo stato degli elementi dell'ambiente, ai fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, le emissioni, gli scarichi che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni sullo stato dell’ambiente e sull’attuazione delle norme in materia di accesso alle informazioni. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3 casi nei quali può essere negato l’accesso all’informazione

Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che dispone che l’accesso all'informazione ambientale è negato quando:

  1. l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta;

  2. la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di trasparenza nell’attuazione delle politiche ambientali;

  3. la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;/li>

  4. la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;

  5. la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

L'accesso all'informazione ambientale è inoltre negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
  1. alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;

  2. alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

  3. allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;

  4. alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale;

  5. ai diritti di proprietà intellettuale;

  6. alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

  7. agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

  8. alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

4 accordi che devono essere definiti in sede di conferenza Unificata

L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi tra Stato, regioni ed Enti locali che devono essere stipulati in sede di conferenza unificata per definire i livelli minimi di informazioni e le modalità di coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali in applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

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