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DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33 Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni |
| CAPO V - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI |
| articolo 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali |
| 1 | rinvio alla normativa vigente in materia di informazioni ambientali |
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In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dalla vigente normativa,
con particolare riferimento alle norme seguenti: |
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| 2 | obblighi informativi in materia di tutela dell’ambiente |
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Le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni relative allo stato degli elementi dell'ambiente, ai fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, le emissioni, gli scarichi che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni sullo stato dell’ambiente e sull’attuazione delle norme in materia di accesso alle informazioni. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». |
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| 3 | casi nei quali può essere negato l’accesso all’informazione |
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Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che dispone
che l’accesso all'informazione ambientale è negato quando: l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta
la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene
l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente
ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere
l'informazione richiesta; la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità
di trasparenza nell’attuazione delle politiche ambientali; la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;/li>
la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso
di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità
che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile; la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse
pubblico tutelato dal diritto di accesso. alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia; alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica
di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti; alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse
economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale; ai diritti di proprietà intellettuale; alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica,
nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico,
tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà
le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata
abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. |
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| 4 | accordi che devono essere definiti in sede di conferenza Unificata |
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L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi tra Stato, regioni ed Enti locali che devono essere stipulati in sede di conferenza unificata per definire i livelli minimi di informazioni e le modalità di coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali in applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto. |
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